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FUNGHI

La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Calabria e conseguentemente nel territorio della Comunità Montana Silana è regolata dalla Legge Regionale n. 30 del 26.11.2001, modificata ed integrata con la Legge Regionale n. 9 del 31.03.2009 (vedere i link sottostanti).
Di seguito vengono elencate le regole più importanti da seguire quando si va in cerca di funghi.
Le notizie sono tratte da una brochure informativa realizzata nel 2004 dall'Assessorato all'Ambiente della CMS dal titolo: "Suggerimenti e norme per la raccolta dei funghi epigei".

La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni, è subordinata al possesso della relativa tessera amatoriale, liberamente acquistabile presso Comuni e Comunità Montane.
Il costo della Tessera con validità annuale è fissato in 11,00 euro, (ridotte del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni) da espletare tramite pagamento sul conto corrente postale  n° 22005649 intestato a  PROVINCIA DI COSENZA causale L.R. 30/01 autorizzazione raccolta funghi.

Legge Regionale n. 30 del 26.11.2001
Legge Regionale n. 9 del 31.03.2009 (Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 30/2001)

Modello richiesta tessera amatoriale

RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 4 comma 1 della Legge 23 Agosto 1993 n°352
La raccolta giornaliera dei funghi epigei, relativa a singole specie o varietà, è consentita entro il limite massimo per persona di tre chilogrammi complessivi.
MODALITA’ DI RACCOLTA
Art. 4 comma 2 della L.R. 30/01
E’ fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.
MODALITA’ DI RACCOLTA
Art. 4 comma 1 della L.R. 30/01
Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
MODALITA’ DI RACCOLTA
Art. 4 comma 4 della L.R. 30/01
E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
RACCOLTA DEI FUNGHI
Art. 3 comma 1 della L.R. 30/01
E’ consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta Regionale. Secondo l’ art. 4 comma 2 della Legge 23 Agosto 1993 n°352 le Regioni stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle Comunità Montane competenti per territorio.
DISPOSIZIONI E DIVIETI
Art. 2 comma 1 lettera a della L.R. 30/01
E’ vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse fieristico, ecologico e monumentale.

Per ulteriori informazioni sulla conoscenza e corretta modalità di raccolta dei funghi rivolgersi a:
Gruppo Micologico Naturalistico Silano
Via Forgitelle, 43, Camigliatello Silano, Spezzano Sila (CS);
Via delle Ginestre, Camigliatello Silano, Spezzano Sila (CS);
c/o Antonio Greco, via De Cardona, 19, Cosenza.
Presidente: Prof. Antonio Greco

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Comunità Montana Silana
Via G. Rossa, 30 - 87050 - Spezzano Piccolo - (CS)
Tel. 0984 431807-08 Fax 0984 435362