Considerato che i firmatari hanno come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo sostenibile di attività economiche vitali nelle aree di montagna in Europa,
Considerato che le aziende agricole montane a conduzione familiare, di dimensione medio-piccola, vanno soggette ad una pressione concorrenziale sempre più insostenibile, in particolar modo in seguito alla nuova riforma della Politica Agricola Comune del 2003, che le aree più difficili sono minacciate dall’abbandono dell’attività agricola, e che di conseguenza l’agricoltura montana necessita di una discriminazione positiva nelle varie politiche,
Considerato che è essenziale, soprattutto nelle aree montane, preservare la biodiversità e migliorare la qualità dell’ambiente, provvedere alla manutenzione degli spazi rurali e dei paesaggi, mantenere e sviluppare le tradizioni locali, la cultura e il patrimonio collettivo specifico dei singoli territori,
Considerato che le Micro Aziende e le Piccole e Medie Imprese (PMI) addette alla trasformazione dei prodotti agricoli, partecipano allo sviluppo sostenibile delle aree di montagna,
Considerato che lo sviluppo futuro delle aree montane si sostanzia anche nell’appropriazione dei territori e delle attività da parte delle giovani generazioni che devono dimostrare creatività, innovazione e dinamismo,
Considerato che, in occasione della Conferenza di Bruxelles sulle politiche comunitarie e la montagna del 2002, il commissario europeo Franz Fischler ha sottolineato che “dobbiamo sviluppare il concetto di “prodotti di qualità” nelle aree montane, che possa accrescere la fiducia dei consumatori e supportare il settore primario”,
Considerata la raccomandazione n. 1575/2002 del Consiglio d’Europa relativa alla creazione di un marchio di qualità per i prodotti alimentari derivanti dall’agricoltura di montagna,
Considerata la dichiarazione finale della Seconda Assise Europea della Montagna tenutasi a Trento nel 2000,
Considerate le iniziative promosse dalla Francia e dall’Italia relative all’utilizzo della menzione “di montagna” per i prodotti agricoli e alimentari,
Considerati i risultati dello studio 2002-2004 sui prodotti di qualità delle aree montane condotto da Euromontana e da 14 partner provenienti da 8 paesi europei nell’ambito del V° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico promosso dalla Direzione Generale (DG) Ricerca della Commissione europea,
Considerato che le piccole aziende delle aree scarsamente popolate, lontane dalle piazze di mercato e spesso caratterizzate da infrastrutture stradali poco efficienti devono affrontare costi più elevati al momento della prima immissione sul mercato,
Considerato che l’integrazione di una produzione agricola in un’economia locale è un fattore di successo per il suo sviluppo (1),
Considerato che i prodotti di qualità nelle aree montane prevedono due diverse tipologie (1):
- sono unici e non riproducibili, in particolare per via di razze o varietà specifiche e/o del Know-how tradizionale esclusivo di un’area produttiva ben circoscritta,
- oppure presentano caratteristiche peculiari esclusivamente riconducibili alla loro provenienza montana,
Considerato che la maggior parte delle caratteristiche dei prodotti di montagna sono influenzate dalle condizioni peculiari dei territori montani, le quali dipendono, da un lato, dalle caratteristiche fisiche delle aree montane (rilievo, clima ecc.) e, dall’altro, da fattori umani, avendo gli abitanti delle zone di montagna sviluppato un Know-how specifico alla propria area (1),
Considerato che l’identificazione alla montagna, tramite una menzione esplicita o implicita sui prodotti, ha un’incidenza estremamente positiva sui criteri di acquisto dei consumatori europei (1),
Considerato che le strategie di valorizzazione dei prodotti montani hanno più probabilità se integrano o tengono conto (1):
-
dei programmi di ricerca e sviluppo nonché dei sistemi di controllo della qualità nelle aree produttive,
-
delle cooperative, organizzazioni e strutture consortili ed associative nell’area di produzione essendo le responsabilità condivise dall’intera filiera produttiva,
-
di un’identificazione specifica della qualità del prodotto tramite un’apposita struttura ufficiale di certificazione e controllo della qualità o di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) / Indicazione Geografica Protetta (IGP) corredata da un apposito sistema di certificazione,
-
dei circuiti di commercializzazione più adatti.
Considerato che i dispositivi ufficiali in essere a livello nazionale ed europeo ai fini dell’identificazione della qualità e dell’origine dei prodotti agro-alimentari non sempre sono adatti alle problematiche specifiche di identificazione dei prodotti di montagna di qualità (1), e che i futuri dispositivi europei, di qualsiasi natura essi siano, dovranno comunque integrare i dispositivi preesistenti,
Considerato che ai fini dei percorsi di valorizzazione dei prodotti di montagna è indispensabile poter disporre (1):
-
di un sostegno economico da parte dell’Unione europea, delle autorità nazionali e/o regionali responsabili dell’agricoltura e delle attività di produzione alimentare all’interno dell’area produttiva,
-
di un sostegno economico da parte degli enti regionali a favore delle cooperative, delle organizzazioni e delle strutture consortili, delle organizzazioni e delle strutture associative e delle piccole imprese locali,
-
del sostegno delle regioni o delle organizzazioni agricole per la promozione e la creazione di cooperative, organizzazioni e strutture consortili,
-
del sostegno delle autorità per poter accedere al know-how, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico,
-
del riconoscimento finanziario delle ricadute positive sulla società nel suo complesso.
Considerata l’importanza dell’accesso all’informazione e dello scambio di esperienze relative ai prodotti alimentari, alla loro produzione e alle strategie di vendita e di comunicazione tra le aree montane di massicci e di paesi diversi, a sostegno anche del dinamismo e dell’innovazione.
I firmatari della presente Carta si impegnano a rispettare, difendere e promuovere nei loro interventi specifici i cinque seguenti principi:
Possono accedere all’Albo dei prodotti di montagna e fregiarsi della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna” tutte le denominazioni DOP e IGP registrate a Bruxelles, ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92, la cui zona di produzione e/o trasformazione ricada in un territorio classificato geograficamente come montano.
La zona geografica caratterizzata dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell’Italia settentrionale e 700 metri nell’Italia centro-meridionale e insulare.
(fonte: ISTAT)
Non possono essere iscritti all’Albo e, di conseguenza, utilizzare la menzione “prodotto della montagna”, quei prodotti ricadenti nei comuni che sono stati equiparati a zone montane (ad esempio le zone svantaggiate), ma che geograficamente non si possono definire montagna.
Possono inoltrare istanza di iscrizione all’Albo:
I “consorzi” delle denominazioni registrate che hanno ottenuto l’incarico alla tutela delle denominazioni dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Le “Comunità Montane” territorialmente competenti in assenza dei consorzi
I "produttori" della denominazione protetta per il tramite dei Consorzi di tutela o delle Comunità Montane.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, i soggetti legittimati presentano domanda di modifica del disciplinare di produzione della corrispondente denominazione protetta, che sarà inviata all’esame della Commissione europea, nonché domanda di protezione transitoria a livello nazionale delle modifiche richieste in attesa dell’approvazione da parte dell’Unione europea.