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Decreto Ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000
Modalità Procedurali Per La Concessione Delle Agevolazioni Previste Dal Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 297
Articolo 21
(definizione di PMI)
- Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E del 23 luglio 1996.
- Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti e
- aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
- e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
- Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la “piccola” è definita come un’impresa:
- avente meno di 50 dipendenti e
- avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
- e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
- Sono considerate imprese “indipendenti” quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.
- Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l’impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.
- I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
- Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell’impresa richiedente e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
- Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro – annuo (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
- Per fatturato si intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.
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