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Bulgari e rumeni: cittadini neocomunitari
Dal primo gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione europea.
Con l’ingresso di questi due Paesi si chiude il processo di allargamento, avviato negli anni novanta, che ha visto coinvolti 10 paesi dell’Europa centrale e orientale (paesi Peco), oltre Cipro e Malta.
Con Bulgaria e Romania l’UE passa da 25 a 27 Stati Europei e oltre 500 milioni di cittadini residenti.
Questo evento acquista particolare significato nel caso dell’Italia e, nel caso specifico della nostra comunità, alla luce del numero di residenti romeni (in minor numero i residenti bulgari), a testimonianza del forte livello di attrazione esercitato dal nostro paese.
Ma cosa cambia per i cittadini romeni e bulgari dal 1° gennaio 2007, tenuto ugualmente conto della posizione italiana relativamente al periodo transitorio?
Intanto i cittadini di questi Paesi non sono più considerati extracomunitari, quindi, possono circolare liberamente in Italia e sottoscrivere un contratto di lavoro come qualunque altro cittadino italiano ed europeo.
É un avvenimento importante che coinvolge migliaia di persone che già vivono in Italia.
Dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria sono diventati Paesi membri dell’Unione Europa e, così come previsto dall’18 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, i loro cittadini, godranno del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in Italia non saranno più sottoposti alla disciplina normativa prevista dal Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n° 286.
Pertanto, i cittadini rumeni e bulgari, già esentati dall’obbligo del visto per soggiorni turistici (fino ad un massimo di 90 giorni) non dovranno munirsi di visto neanche per gli altri motivi di ingresso (lavoro, famiglia, studio).
Per l’ingresso di tali cittadini è sufficiente il possesso di un documento di identità o di un passaporto, in corso di validità. Il diritto alla libera circolazione è altresì riconosciuto ai componenti del nucleo familiare del cittadino dell’Unione.
Con la Romania sono stati instaurati, da tempo, rapporti di collaborazione attraverso specifici accordi bilaterali, in diversi settori quali il contrasto all’immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al commercio di auto rubate e alla falsificazione dei documenti.
I cittadini, rumeni e bulgari dal 1° gennaio 2007, cittadini neo comunitari, possono entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n° 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente, o tramite gli uffici postali.
In caso di loro arrivo in Italia in provenienza diretta dalla Romania (via aerea), sono assoggettati a controlli minimi all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, quali l’accertamento di identità della persona e la verifica della validità e l’autenticità dei documenti di viaggio. Come previsto dall’art. 7 del Regolamento CE n° 562/2006, i cittadini dell’Unione possono essere sottoposti a controlli non sistematici, attraverso la consultazione delle banche dati, nazionali ed europea. Il diritto di ingresso può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica. I predetti cittadini, nel caso in cui facciano ingresso in Italia attraverso un altro Stato membro, che applica l’Accordo di Schengen, non saranno assoggettati invece ad alcun controllo di frontiera neanche minimo. Tale è il caso ad esempio dei cittadini rumeni e bulgari che faranno ingresso in Italia in provenienza dall’Austria.
Dal 1° gennaio gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di cittadini rumeni e bulgari si intendono cessati. Si procederà, quindi, alla revoca dei provvedimenti di espulsione già adottati per violazione della normativa in materia di immigrazione, ad eccezione di quelli disposti dalla Autorità Giudiziaria e per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello stato.
L’allontanamento del cittadino dell’Unione è consentito solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, previo parere vincolante di un’apposita Commissione (artt. 7 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica, 18 gennaio 2002, n° 54). La sola esistenza di condanne penali non può “automaticamente” giustificare l’adozione di provvedimenti di allontanamento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia richiede inoltre la sussistenza di una condotta che rappresenti un pericolo grave, attuale e concreto dei beni sopra indicati.
In proposito, il Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre u.s. aveva approvato uno schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale provvedimento prevede, altresì, la possibilità per il Prefetto di adottare un provvedimento di allontanamento del cittadino dell’Unione che non soddisfi più le condizioni richieste per l’esercizio del diritto di soggiorno dell’interessato (quali l’esser diventato un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante), mentre il Ministro dell’Interno è competente per l’adozione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, in relazione a comportamenti che rappresentino una minaccia reale e attuale.
Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, il Governo (seduta del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2006), analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.
Il regime transitorio prevede l’apertura immediata nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.
Ugualmente è prevista l’apertura immediata per il lavoro stagionale.
Per tutti i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti internet del Ministero dell’Interno (www.interno.it) e del Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).
Lo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno direttamente o tramite gli ufici postali.
Il Vice Presidente della Comunità Montana Silana
Rag. Gabriele Piluso
L'assessore al Lavoro della Comunità Montana Silana
Ernesto Serra
Spezzano Piccolo, lì 16,01.07
Ulteriore documentazione:
1. Misure transitorie in tema di libera circolazione relative a Bulgaria e Romania (estratto dal trattato di adesione).
2.Testo del DPR n. 54/2002 con annotate (in rosso) le modifiche apportate dalla legge comunitaria 2006.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. (Testo A), come modificato dall’articolo 20 della legge 25.01.2006 n. 29
Riferimenti Gazzetta Ufficiale. Dpr n. 54/2002: GU n. 83 del 9.04.2002, supplemento ordinario n. 69. Legge n. 29/2006: GU n. 32 del 8.02.2006
| Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri |
Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri |
Art. 1. (L) Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 2. (L) Soggiorno nel territorio dello Stato
Art. 3. (L) Diritto di soggiorno
Art. 4. (L) Permanenza del diritto di soggiorno
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Art.5 (R) Richiesta della carta di soggiorno
Art.6. (R) Rilascio della carta di soggiorno
Art.7. (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento
Art.8 (L) Allontanamento dal territorio
Art.9. (R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato
Art.10. (L) Validità per l'espatrio della carta d'identità
Art.11. (L) Condizioni particolari per l'espatrio
Art.12. (L) Validità quinquennale dei passaporti
Art.13. (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
Art.14. (R) Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza
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Il Presidente della Repubblica:
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;
Emana il seguente decreto:
Titolo I - Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
(L) Ingresso nel territorio dello Stato
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
(L) Soggiorno nel territorio dello Stato
1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attività.
(L) Diritto di soggiorno
1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che: a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività autonoma; b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea; c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi; d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5: a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, [ai figli di età minore] ai figli di età inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che: a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità; b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia; i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. [Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286] Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che : 1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità; 2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
(L) Permanenza del diritto di soggiorno
1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finchè i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo II - Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
(R) Richiesta della carta di soggiorno
1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati: a) le complete generalità dell'interessato; b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica; d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1; e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica; f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonchè: a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere; [b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro] b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l’attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro; c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie; d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, [comprovante la disponibilità del reddito medesimo] attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta; e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.
[4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza: a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto; b) i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico. Sostituito]
4. Con la domanda, l’interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione europea, ad essi è rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3.[Soppresso il periodo nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394]. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
(R) Rilascio della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio, nonché svolgere le attività di cui all’articolo 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non può avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
3. La carta e' rinnovabile: a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero; b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni; c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste; d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata [ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)] ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per il solo fatto che non esercitino più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.
(L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento
1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonché al loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.
2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
3. La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.
5. Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.
6. Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
(L) Allontanamento dal territorio
1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.
2. Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.
(R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato
1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facoltà di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale può depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.
3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
(L) Validità per l'espatrio della carta d'identità
1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e' sostituito dal seguente: "La carta d'identità e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".
(L) Condizioni particolari per l'espatrio
1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela.
2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3. Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorità italiane, anche se questo e' scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
(L) Validità quinquennale dei passaporti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.
(L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1. I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.
2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
(R) Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.
(L) Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
Allegato A (previsto dall'art. 7, comma 5)
ELENCO
A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:
1) malattie per le quali e' prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;
2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3) sifilide;
4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:
1) tossicomania;
2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.
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