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Sostegno della maternità e della paternità
L'assetto ordinamentale delineato dalla normativa lavoristica, in merito alla tutela della maternità e della paternità, ha subito un'evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ne ha esteso l'originaria ratio di salvaguardia, essenzialmente fisica, della maternità biologica delle lavoratrici subordinate, trasformando l'intero quadro normativo, ora esteso al padre lavoratore, alle famiglie adottive e affidatarie ed ai lavoratori anche in rapporto di lavoro non dipendente.
Il decreto legislativo di riferimento è attualmente il 151/2001, definito "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che abrogando la precedente normativa (L. 1204/71 "sulla tutela delle lavoratrici madri", L. 53/2000 "sui congedi parentali") condensa tutte le attuali disposizioni legislative in merito, rappresentando così lo sforzo del legislatore per riunire e coordinare, tra di loro, tutte le disposizioni normative prodotte negli ultimi decenni.
questo nuovo impianto normativo, oltre che apportare modifiche tese a garantire una coerenza logica e sistematica della normativa succedutasi nel tempo, sottende tutta una serie di adempimenti operativi e gestionali connessi al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di paternità e maternità.
Assessore alle Politiche di Parità
Avv. Maria Giovanna Litrenta
Spezzano Piccolo, 15.01.07
Articoli di Legge |
Modalità di Attuazione |
Art. 14 L. 151/2001
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Sono previsti permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche, effettuate durante l’orario di lavoro |
(ex astensione obbligatoria)
artt. 20 – 28 L. 151/2001
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Cinque mesi di astensione obbligatoria:
- 2 mesi prima e tre mesi dopo il parto, oppure
- 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, a condizione che esista la certificazione medica specialistica dell’ASL e del medico competente della tutela e della salute sul lavoro (maternità flessibile)
L’indennità è pari all’80% della retribuzione. |
Artt. 28 L. 151/2001
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Il padre ha diritto a un congedo nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nel caso di:
- morte o grave infermità della madre
- abbandono del figlio da parte della madre
- affidamento esclusivo del bambino al padre
L’indennità è pari all’80% della retribuzione |
(ex astensione facoltativa)
art. 32 L. 151/2001
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Entrambi i genitori hanno il diritto a 6 mesi di astensione facoltativa continuativa o frazionata, fino a un massimo di 10 mesi complessivi estendibili a 11. Questo diritto spetta:
- alla madre, dopo l’astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a si mesi
- al padre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi che possono diventare 7 se il padre usufruisce di un periodo continuativo di almeno 3 mesi
- se vi è un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi
- al padre anche nel caso che la madre non ne abbia diritto
- in caso di parti plurimi il congedo spetta per ogni figlio
L’indennità è pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino;
per gli anni successivi, l’indennità spetta a condizione che il reddito del richiedente sia inferiore a 13.896,35 euro |
Art. 16 D) L. 151/2001
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In caso di parto prematuro, i giorni di astensione non beneficiati prima del parto, vengono aggiunti al periodo successivo a domanda dell’interessata, da presentare entro 30 giorni con certificato medico attestante la data del parto. |
Art. 53 L. 151/2001
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E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno (dalle 24 alle 6 del mattino) dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di vita del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
- la madre o alternativamente il padre convivente fino a 3 anni di vita del bambino
- la madre o il padre unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
- la madre o il padre di un figlio disabile ai sensi della L. 104/92
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Art. 54 L. 151/2001
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Le lavoratrici non possono essere licenziate (il licenziamento è nullo) dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Il divieto non opera in caso di:
- colpa grave della lavoratrice
- cessazione dell’attività dell’azienda
- scadenza del termine del contratto di lavoro
- esito negativo della prova
le eventuali dimissioni della lavoratrice devono essere convalidate dall’Ufficio provinciale del lavoro |
Artt. 55, 56 L. 151/2001
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Diritto al rientro:
la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto al termine del periodo di congedo e quello di svolgere le stesse mansioni, o altre equivalenti, svolte prima dell’assenza per maternità, fino a un anno di vita del bambino e il diritto al rientro nella stessa unità produttiva per entrambi i genitori.
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Divieto di lavorazioni nocive:
è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto
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Artt. 39 – 41 L. 151/2001
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Entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha il diritto di assentarsi, con permesso retribuito giornaliero di:
- 2 ore se ha un orario giornaliero superiore a 6 ore
- 1 ora se ha un orario giornaliero inferiore a 6 ore
In caso di parti plurimi l’orario dei permessi si raddoppia e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. |
L. 104/1992, L. 388/2000, L. 53/2000
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In caso di malattia del figlio, due genitori lavoratori in maniera alternativa, possono usufruire di permessi non retribuiti:
- per tutta la durata della malattia senza limiti di tempo, fino a 3 anni di vita del bambino
- fino a 5 giorni lavorativi l’anno per le malattie dei figli da 3 a 8 anni
il ricovero ospedaliero del figlio, interrompe le ferie del genitore che ne fa richiesta |
(ex astensione facoltativa)
art. 32 L. 151/2001
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I due genitori lavoratori di un minore con handicap hanno diritto:
- al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino o, in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino
- dopo il terzo anno del bambino, i genitori, in alternativa, hanno il diritto di usufruire di un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o, in alternativa, di un permesso mensile retribuito di 3 giorni
Per assistere un figlio con handicap grave, i genitori hanno diritto a un congedo straordinario retribuito fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa (anche frazionato).
Questo congedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla richiesta e può beneficiarne anche un fratello in caso di genitori non più in vita.
La retribuzione viene erogata direttamente dal datore di lavoro |
art. 26, 31, 36, 37, 50 L. 151/2001
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I genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali.
Nel caso in cui l’età del bambino, al suo ingresso familiare, sia compresa tra i 6 e i 12 anni, i diritti vanno goduti nei primi tre anni
I riposi giornalieri di madre/padre o per adozioni plurime, si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nel primo anno di vita del bambino |
Art. 4 L. 53/2000
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Sono previsti 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità documentata:
- dal coniuge
- dal convivente
- dei parenti entro il 2° grado
Si ha diritto ad un’aspettativa non retribuita per un periodo continuativo o frazionato massimo di 2 anni nella vita lavorativa, in caso di gravi e documentati motivi familiari
In tale periodo:
- non si ha diritto alla retribuzione
- non si può svolgere un’altra attività lavorativa
- non si ha copertura contributiva
- non matura l’anzianità di servizio
Tuttavia:
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L. 53/2000
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I lavoratori possono beneficiare di un’aspettativa non retribuita di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa per conseguire:
- la licenza della scuola dell’obbligo
- un diploma
- una laurea
Per beneficiare del congedo per la formazione, i lavoratori devono avere almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda |
Art. 24 L. 151/2001
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Il congedo di maternità e la relativa indennità spetta anche alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da meno di 60 giorni
Se sono trascorsi più di 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che alla data di inizio del congedo, la lavoratrice benefici del trattamento di disoccupazione |
L. 151/2001, D. Lgs 276/2003
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Le collaboratrici e le associate in partecipazione iscritte al fondo INPS gestione separata hanno il diritto all’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi
In caso di maternità il rapporto di collaborazione si sospende.
Le collaboratrici hanno diritto alla proroga del contratto per un periodo di 180 giorni. |
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