ARTE & CULTURA
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Notizie dalla Comunità Montana Silana

 

 

 

 

CONGEDI PARENTALI
Sostegno della maternità e della paternità

L'assetto ordinamentale delineato dalla normativa lavoristica, in merito alla tutela della maternità e della paternità, ha subito un'evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ne ha esteso l'originaria ratio di salvaguardia, essenzialmente fisica, della maternità biologica delle lavoratrici subordinate, trasformando l'intero quadro normativo, ora esteso al padre lavoratore, alle famiglie adottive e affidatarie ed ai lavoratori anche in rapporto di lavoro non dipendente.
Il decreto legislativo di riferimento è attualmente il 151/2001, definito "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che abrogando la precedente normativa (L. 1204/71 "sulla tutela delle lavoratrici madri", L. 53/2000 "sui congedi parentali") condensa tutte le attuali disposizioni legislative in merito, rappresentando così lo sforzo del legislatore per riunire e coordinare, tra di loro, tutte le disposizioni normative prodotte negli ultimi decenni.
questo nuovo impianto normativo, oltre che apportare modifiche tese a garantire una coerenza logica e sistematica della normativa succedutasi nel tempo, sottende tutta una serie di adempimenti operativi e gestionali connessi al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di paternità e maternità.

Assessore alle Politiche di Parità
Avv. Maria Giovanna Litrenta


Spezzano Piccolo, 15.01.07

 

Articoli di Legge

 

Modalità di Attuazione

 

Controlli Prenatali
Art. 14 L. 151/2001

 

Sono previsti permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche, effettuate durante l’orario di lavoro

 

Congedo Maternità
(ex astensione obbligatoria)
artt. 20 – 28 L. 151/2001

 

  • 2 mesi prima e tre mesi dopo il parto, oppure
  • 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, a condizione che esista la certificazione medica specialistica dell’ASL e del medico competente della tutela e della salute sul lavoro (maternità flessibile)

 

Congedo Paternità
Artt. 28 L. 151/2001

 

Il padre ha diritto a un congedo nei tre mesi successivi alla nascita del figlio nel caso di:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del figlio da parte della madre
  • affidamento esclusivo del bambino al padre

 

Congedo Parentale
(ex astensione facoltativa)
art. 32 L. 151/2001

 

Entrambi i genitori hanno il diritto a 6 mesi di astensione facoltativa continuativa o frazionata, fino a un massimo di 10 mesi complessivi estendibili a 11. Questo diritto spetta:

  • alla madre, dopo l’astensione obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a si mesi
  • al padre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi che possono diventare 7 se il padre usufruisce di un periodo continuativo di almeno 3 mesi
  • se vi è un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi
  • al padre anche nel caso che la madre non ne abbia diritto
  • in caso di parti plurimi il congedo spetta per ogni figlio

 

 

Parto Prematuro
Art. 16 D) L. 151/2001

 

In caso di parto prematuro, i giorni di astensione non beneficiati prima del parto, vengono aggiunti al periodo successivo a domanda dell’interessata, da presentare entro 30 giorni con certificato medico attestante la data del parto.

 

Lavoro Notturno
Art. 53 L. 151/2001

 

E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno (dalle 24 alle 6 del mattino) dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di vita del bambino.

  • la madre o alternativamente il padre convivente fino a 3 anni di vita del bambino
  • la madre o il padre unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni
  • la madre o il padre di un figlio disabile ai sensi della L. 104/92

 

Divieto di Licenziamento
Art. 54 L. 151/2001

 

Le lavoratrici non possono essere licenziate (il licenziamento è nullo) dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Il divieto non opera in caso di:

  • colpa grave della lavoratrice
  • cessazione dell’attività dell’azienda
  • scadenza del termine del contratto di lavoro
  • esito negativo della prova

 

Altre Tutele della Lavoratrice Madre
Artt. 55, 56 L. 151/2001

 

  • Diritto al rientro:
    la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto al termine del periodo di congedo e quello di svolgere le stesse mansioni, o altre equivalenti, svolte prima dell’assenza per maternità, fino a un anno di vita del bambino e il diritto al rientro nella stessa unità produttiva per entrambi i genitori.
  • Divieto di lavorazioni nocive:
    è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto

 

Riposi Giornalieri per Allattamento
Artt. 39 – 41 L. 151/2001

 

  • 2 ore se ha un orario giornaliero superiore a 6 ore
  • 1 ora se ha un orario giornaliero inferiore a 6 ore

 

Congedi per la Malattia del Bambino
L. 104/1992, L. 388/2000, L. 53/2000

 

  • per tutta la durata della malattia senza limiti di tempo, fino a 3 anni di vita del bambino
  • fino a 5 giorni lavorativi l’anno per le malattie dei figli da 3 a 8 anni

 

Riposi e Permessi Per Figli con Handicap Gravi
(ex astensione facoltativa)
art. 32 L. 151/2001

 

  • al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di vita del bambino o, in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di 2 ore fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino
  • dopo il terzo anno del bambino, i genitori, in alternativa, hanno il diritto di usufruire di un permesso giornaliero retribuito di 2 ore o, in alternativa, di un permesso mensile retribuito di 3 giorni

Per assistere un figlio con handicap grave, i genitori hanno diritto a un congedo straordinario retribuito fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa (anche frazionato).
Questo congedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla richiesta e può beneficiarne anche un fratello in caso di genitori non più in vita.
La retribuzione viene erogata direttamente dal datore di lavoro

 

Genitori Adottivi
(adozioni nazionali ed internazionali)

art. 26, 31, 36, 37, 50 L. 151/2001

 

I genitori adottivi hanno gli stessi  diritti dei genitori naturali.

Nel caso in cui l’età del bambino, al suo ingresso familiare, sia compresa tra i 6 e i 12 anni, i diritti vanno goduti nei primi tre anni

I riposi giornalieri di madre/padre o per adozioni plurime, si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nel primo anno di vita del bambino

 

 

Congedi per Eventi e Cause Particolari
Art. 4 L. 53/2000

 

Sono previsti 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso o grave infermità documentata:

  • dal coniuge
  • dal convivente
  • dei parenti entro il 2° grado

Si ha diritto ad un’aspettativa non retribuita per un periodo continuativo o frazionato massimo di 2 anni nella vita lavorativa, in caso di gravi e documentati motivi familiari
In tale periodo:

  • non si ha diritto alla retribuzione
  • non si può svolgere un’altra attività lavorativa
  • non si ha copertura contributiva
  • non matura l’anzianità di servizio

Tuttavia:

  • si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
  • si ha la possibilità di riscattare o coprire tale periodo con versamenti volontari

 

Congedi per la Formazione
L. 53/2000

 

I lavoratori possono beneficiare di un’aspettativa non retribuita di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa per conseguire:

  • la licenza della scuola dell’obbligo
  • un diploma
  • una laurea

Per beneficiare del congedo per la formazione, i lavoratori devono avere almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda

 

Lavoratrici Madri Disoccupate
Art. 24 L. 151/2001

 

Il congedo di maternità e la relativa indennità spetta anche alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da meno di 60 giorni

Se sono trascorsi più di 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all’indennità è riconosciuto a condizione che alla data di inizio del congedo, la lavoratrice benefici del trattamento di disoccupazione

 

Lavoratrici Parasubordinate
L. 151/2001, D. Lgs 276/2003

 

Le collaboratrici e le associate in partecipazione iscritte al fondo INPS gestione separata hanno il diritto all’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi

In caso di maternità il rapporto di collaborazione si sospende.
Le collaboratrici hanno diritto alla proroga del contratto per un periodo di 180 giorni.

 

 

 
Comunità Montana Silana
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