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Interventi contro lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 17 novembre un disegno di legge per contrastare il fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti in Italia. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Interno, del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, Cesare Damiano, della Solidarietà sociale, Paolo Ferrero, il Consiglio ha fissato tramite DDL pene più severe contro il caporalato. In particolare, “chi recluta manodopera ovvero organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione, o grave sfruttamento, sarà punito con la reclusione da tre ad otto anni, con la multa di 9000 euro per ogni persona reclutata o occupata; la pena è maggiorata se gli occupati sono minori di 16 anni o stranieri clandestini”. E’ inoltre prevista la possibilità del sequestro dei luoghi di lavoro e la sospensione dei medesimi quando le condizioni siano tali da minacciare la salute e l’incolumità dei lavoratori. “Le misure introdotte – ha dichiarato il ministro del lavoro, Damiano - vanno ad integrare la possibilità già prevista che allo straniero venga concesso uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale; è solo un primo passo- ha proseguito il Ministro- nella giusta direzione: quella di favorire in ogni modo condizioni di giustizia ed equità nell’impiego di lavori degli stranieri nel nostro Paese. Auspico – ha concluso- un celere iter di approvazione ed il più ampio sostegno delle forze politiche tutte perché questo disegno di legge diventi prestissimo legge dello Stato”.
Dal sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Testo del Disegno di Legge
Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di
sfruttamento
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, sussiste grave sfruttamento del
lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un
rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi
contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;
b) sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4,5,6, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell’orario di lavoro e
dei riposi giornalieri e settimanali;
c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o
incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite
dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.” .
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998è inserito il seguente:
2-bis. Non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
ai commi 1 e 2, allorché sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui
all’articolo 600, secondo comma, del codice penale.
Disciplina sanzionatoria
1. La rubrica dell’articolo 600 del codice penale è sostituita dalla
seguente:”Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori”.
2. Dopo il primo comma dell’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:
“Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante
violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da
tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata.
La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero
stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.”
3. Al comma 12 dell’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: “ 5.000” è sostituita dalla
seguente: “9.000” .
4. Può essere sempre disposto il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata
accertata l’occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente
presenti sul territorio nazionale.
5. Alla condanna per qualunque delitto che concerne l’occupazione clandestina di
lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, consegue:
a) l’interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento,
premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l’anno o la
campagna a cui si riferisce l’illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a
tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive
modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive
modificazioni;
c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul
territorio nazionale, nelle condizioni di cui all’articolo 18, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall’articolo 1, comma
1, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un
mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di
allevamento del bestiame.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un
rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario
sono raddoppiate.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'assessore al Lavoro della Comunità Montana Silana
Ernesto Serra
Spezzano Piccolo 12 dicembre 2006
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