ARTE & CULTURA
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Notizie dalla Comunità Montana Silana

 

 

STRANIERI IN ITALIA

ENTRARE IN EUROPA ENTRARE IN ITALIA  (aggiornamento aprile  2005)

Frontiere interne e frontiere esterne

Per quanto riguarda le procedure di ingresso in Italia occorre distinguere i confini ed i valichi di frontiera nazionali dai confini e valichi esterni del cosiddetto “spazio Schengen”.
Il 26 ottobre 1997 l'Italia è entrata a far parte del sistema Schengen, che è diventato operante attraverso un processo i cui atti fondamentali sono :

  • Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi
  • Convenzione di applicazione dell'Accordo del 19.6.1990
  • Accordi di adesione dell'Italia di Parigi del 27.11.1990
  • Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.8.1993
  • Istruzione consolare comune (ICC) del 14.12.1993 e successive modifiche tra cui da ultimo la 
  • Trattato di Amsterdam del 2.10.1997 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 1999 con il quale gli Accordi di Schengen vengono incorporati nell'Unione Europea
  • Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.03.2001 che elenca i Paesi terzi soggetti all’obbligo di visto
  • Regolamento del Consiglio n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla circolazione dei titolari di un visto di soggiorno di lunga durata

L'accordo di Schengen nasce come accordo di cooperazione intergovernativa tra Belgio Francia Germania Lussemburgo e Paesi Bassi. All'accordo si accompagnano la Convenzione di applicazione, i protocolli, gli accordi dei vari Stati che successivamente hanno aderito, le decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo, gli atti di attuazione: l'insieme di questi atti viene denominato l'acquis di Schengen.
L'acquis viene introdotto nella normativa dell'Unione Europea con il trattato di Amsterdam (1997) che assimila anche gli organismi, istituiti dall'accordo, entro quelli dell'Unione Europea.
A seguito dell’allargamento dell’Unione Europea a 10 nuovi Stati a decorrere dal 1 maggio 2004, gli Stati che attualmente fanno parte dello spazio Schengen sono:Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Italia, Lussemburgo, Germania, Austria, Grecia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia,  Islanda, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta; rimane sospesa l'adesione di Regno Unito e Irlanda.
Per gli Stati di nuovo ingresso nell’U.E., ad eccezione di Malta e Cipro, la libertà di circolazione per lavoro all’interno dell’Europa ha delle limitazioni. In Italia viene definito con apposito decreto flussi il numero di cittadini provenienti da questi paesi che possono soggiornare in Italia per lavoro.

L'accordo Schengen prevede sostanzialmente:

  • l'abolizione delle frontiere interne tra gli Stati aderenti;
  • la creazione di una frontiera esterna unica;
  • l'uniformità delle condizioni di attraversamento della frontiera esterna;
  • l'unificazione delle condizioni di ingresso e della concessione dei visti;
  • il coordinamento nella sorveglianza delle frontiere, nella lotta contro l'immigrazione clandestina;
  • l'obbligo di comunicazione dei cittadini di paesi terzi che circolino da un paese all'altro, anche attraverso il Servizio Informazioni Schengen (SIS);
  • norme comuni in tema di diritto d'asilo, in applicazione della Convenzione di Dublino;
  • il diritto di pedinamento e di inseguimento da uno Stato all'altro;
  • il rafforzamento della collaborazione giudiziaria.

Da un lato quindi vengono ampliati il principio della libera circolazione delle persone entro lo spazio Schengen e il sistema di controllo delle frontiere esterne, d’altro lato l’Unione Europea sancisce la propria competenza in materia di ingresso e soggiorno degli ‘stranieri’.
Per frontiere esterne, che includono anche gli 8.000 chilometri di mare che circondano l'Italia, si intendono le frontiere terrestri o marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi degli Stati aderenti all'Accordo.
Per frontiere interne si intendono le frontiere che gli stessi Stati hanno in comune all'interno dello spazio Schengen, frontiere terrestri, aeroporti adibiti al traffico interno, porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri che provengono o sono diretti esclusivamente in altri porti situati nel territorio degli Stati inclusi nello spazio Schengen, senza scalo in porti di Stati terzi.
Ne consegue che un cittadino degli Stati aderenti all'Accordo, o straniero già proveniente da località situata all'interno dello spazio Schengen, può varcare le frontiere interne italiane senza che si proceda al controllo delle persone.
Per le frontiere esterne, se a varcarle è un “non straniero”, egli è soggetto al solo controllo della cittadinanza, se invece è uno “straniero”, egli è soggetto, prima e come condizioni dell'ingresso, a tutti i controlli di ammissibilità da parte delle Autorità di frontiera, che possono avvalersi della consultazione del SIS.
In sede europea è proseguito il dibattito e il processo di definizione di una politica comune in tema di costruzione di uno 'spazio di libertà, sicurezza e giustizia' così come ridefinito dal trattato di Amsterdam e nel Consiglio europeo di Tampere (1999).
Tra gli atti adottati o presentati dagli organi dell'Unione Europea hanno particolare rilevanza in tema di ingresso e circolazione dei cittadini di Paesi terzi:

Anno 2001:

  • Raccomandazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sull'ingresso e l'esecuzione delle misure di espulsione del 19 settembre 2001;
  • Piano d'azione globale del 2001 per la lotta all'immigrazione clandestina approvato dal Consiglio Giustizia e affari;
  • Direttiva 2001/40 sul riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento
  • Risoluzione COM (2001) del Parlamento europeo sulla direttiva relativa allo Status dei residenti di lungo periodo e la loro circolazione;
  • Risoluzione del Parlamento sulla costruzione dello spazio di libertà sicurezza e giustizia;
  • Risoluzione sulla 58° sessione della Commissione dell’UE sui diritti umani;
  • Anticipazione dell'operatività del mandato di arresto europeo per il 2003 per Francia,Regno Unito, Lussemburgo, Portogallo, Belgio e Spagna;
  • Direttiva 51/2001/CE del 28.6.2001 sui vettori in applicazione art. 26 accordo Schengen;
  • Il regolamento CE n. 2424/2001 che ha riformato il sistema informatico Schengen (SIS II);
  • Proposta di direttiva COM 386/2001 per gli immigrati per motivi di lavoro
  • Direttiva n. 2001/53/CE del 20.7.2001.Misure minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza  degli stessi.

Anno 2002

  • Campagna di sensibilizzazione per richiedenti asilo e rifugiati ed istituzione del Fondo europeo per i rifugiati. Sempre in materia di asilo è stato istituito l'Eurodac che è un sistema di identificazione dei richiedenti asilo;
  • Comunicazione della Commissione del 14.10.2002 COM (2002) 564 relativa alla politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente;
  • Proposta di direttiva sulla sicurezza sociale dei cittadini dei Paesi Terzi  COM 59/2002;
  • Direttiva e decisione quadro 90/2002/CE del 28.11.2003 perla definizione del favoreggiamento all’ingresso e al transito di clandestini

Anno 2003

  • Direttiva 2003/9 CE del Consiglio del 27.1.2003 relativa alle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
  • Regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio del 18.2.2003 sui criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente all’esame di una domanda di asilo;
  • Decisione che istituisce il sistema di informazione visti Schengen VIS
  • Regolamento CE n. 859/2003 del Consiglio del 14 maggio 2003 di estensione delle disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71 sulla sicurezza sociale e del regolamento CEE n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi in cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
  • Libro verde sulla politica europea in materia di rimpatri;
  • Programma di misure per il contrasto all’immigrazione clandestina attraverso le frontiere marittime degli Stati membri dell’Unione Europea del 21.11.2003;
  • Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22.9.2003 sul diritto al ricongiungimento familiare (applicabile dal 3 ottobre 2005);
  • Direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25.11.2003 sullo status di cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo (applicabile dal 26 gennaio 2006):
  • Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio in vista del Consiglio Europeo di Salonicco sullo “Sviluppo  di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta degli esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente” del 3.6.2003 COM (2003)323;
  • Direttiva 2003/110/CE del Consiglio del 25.11.2003 relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;
  • Regolamento CE n. 1560/2003 della Commissione del 2.9.2003 per le modalità di applicazione del regolamento CE n. 343 del 2003 del Consiglio relativo ai criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo;
  • Direttive CE n. 43 e n. 78 del 2003 in materia di discriminazione;
  • Comunicazione della Commissione in materia di Immigrazione, integrazione e occupazione (COM 2003/388)

Anno 2004

  • Accordo politico marzo 2004 per la proposta di direttiva del Consiglio in materia di condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, di formazione professionale o volontariato (COM 2002/548)
  • Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (COM 2004/178);
  • Prima relazione annuale su Migrazione e Integrazione (COM 2004/508 def)
  • Libro Verde riguardante un approccio comunitario per gestire la migrazione economica
  • Decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29.4.2004 relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri
  • Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29.4.2004 in merito al titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paese terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

Ai fini di una corretta valutazione della forza e del valore dei singoli provvedimenti adottati dagli organi dell’Unione Europea e della politica stessa in materia di immigrazione si ricordano le caratteristiche generali dei singoli atti.

  • I Regolamenti sono atti aventi carattere generale ed hanno forza di legge ordinaria negli ordinamenti degli Stati facenti parte dell’Unione Europea
  • Le Decisioni sono atti avente contenuto particolare in quanto indirizzate o al singolo o ad una categoria specifica o determinabile di individui. Hanno anch’essi forza di legge ordinaria
  • Le Direttive sono atti a contenuto generale nell’ambito di un determinato settore. Indicano delle finalità lasciando ai singoli Stati la decisione del ‘come’ perseguire il fine prestabilito. Per quanto in astratto anche la direttiva non necessiti di una legge di applicazione, la sua operatività è tuttavia subordinata ad un provvedimento di applicazione.
  • Le Raccomandazioni sono atti di esortazione rivolti agli Stati membri e non hanno valore coercitivo.

Chi viene considerato straniero

Lo straniero è colui che non ha la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia ) oltre ai cittadini dei tre Stati equiparati all'interno dello Spazio Economico Europeo ( Islanda, Liechtenstein e Norvegia) sono considerati come “non stranieri” per quanto concerne i controlli di ammissibilità per entrare dentro lo spazio Schengen.
Sono soggetti all'obbligo dei visti i cittadini provenienti da tutti gli altri Stati terzi rispetto all'Italia e allo Spazio Economico Europeo (v. elenco) fatti salvi accordi bilaterali particolari.
Norme particolari di protezione sono previste per gli apolidi, rifugiati e profughi.
L'apolide è una persona priva di cittadinanza perché nata senza cittadinanza o perché ha perso la cittadinanza originaria senza riacquistarne un'altra.
Il rifugiato è un apolide di fatto, nel senso che, pur non avendo perso la cittadinanza, non può fruire della protezione che il proprio Stato garantisce agli altri cittadini, per eventi che riguardano il suo Paese di provenienza.
Profugo è colui che, pur avendo una cittadinanza, è stato costretto a cercare asilo nel territorio di uno Stato diverso dal suo, per motivi legati a guerre, politici, razziali o religiosi.
Per rifugiati e profughi è vietata l'estradizione.
Clandestino è lo straniero che è entrato o si trova nel territorio dello Stato senza essersi sottoposto alle procedure di ammissibilità o avendo perso i presupposti che gli consentono di soggiornare in Italia. In realtà la parola clandestino è propria del linguaggio comune ma non trova origine in alcuna disposizione giuridica
Irregolare. È lo straniero che non possiede titolo di soggiorno regolare. Il passaggio da una situazione di regolarità alla irregolarità o clandestinità non sempre dipende dalla volontà dello straniero, ma dalla non conoscenza di norme e procedure.

I diritti degli stranieri in Italia

Allo straniero, comunque presente alla frontiera o sul territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno, dalle Convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale.

Diritti come il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, ad avere un equo processo così come la libertà di espressione, di pensiero, di riunione, di religione sono principi che non ammettono discriminazione e per i quali vale il principio di uguaglianza e di non discriminazione espresso nella nostra Costituzione e dalle carte e atti internazionali.

Salvo che accordi internazionali o la legge dispongano diversamente, agli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, sono riconosciuti i diritti civili previsti per i cittadini italiani .

Allo straniero regolarmente soggiornante in Italia

  • viene riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino italiano nella tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei limiti e modi previsti dalla legge.
  • Ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie viene riconosciuta parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. E' appena il caso di notare tuttavia che la recente introduzione della figura del 'contratto di soggiorno' ha fatto sorgere da più parti dubbi di costituzionalità relativamente alla parità di trattamento  per l'istituzione di un contratto di lavoro sui generis per gli stranieri.
  • Il Testo Unico sull'immigrazione prevede inoltre la partecipazione alla vita pubblica locale, con l'esercizio del diritto di voto per le elezioni amministrative, ma detta disposizione conserva carattere programmatico avendo trovato applicazione e regolamentazione solo in alcune regioni o in alcuni comuni.

Una particolare tutela è inoltre prevista in merito

  •  Alla comunicazione dei provvedimenti relativi all'ingresso, al soggiorno e all'espulsione, che devono essere tradotti anche sinteticamente in lingua comprensibile quando è possibile oppure in francese, inglese, spagnolo o arabo  con prevalenza per la lingua indicata dall'interessato
  • alla protezione diplomatica.: l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza. e ogni altro pubblico ufficiale interessato al procedimento, hanno l'obbligo di informare, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza diplomatica e consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero, nei casi in cui abbiano adottato provvedimenti in materia di libertà personale, allontanamento dall'Italia, di tutela dei minori, di status personale oppure in caso di morte o ricovero urgente. Le autorità ora indicate devono inoltre trasmettere al più presto la documentazione relativa al procedimento.

STATI TERZI I CUI CITTADINI SONO SEMPRE SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI VISTO

A

Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan

B

Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Buthan, Bielorussia, Birmania/Mynanmar, Bosnia- Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi

C

Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cina,  Colombia, Comore, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba

D

Dominica

E

Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

F

Fiji, Filippine

G

Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana

H

Haiti

I

India, Indonesia, Iran, Iraq

K

Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait

L

Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia

M

Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne sttentrionali, Marocco, Marhall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico,

N

Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria

O

Oman

P

Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù

Q

Quatar

R

Repubblica Centro africana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia

S

Saint Christopher (Saint  Kitts) e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomè e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaiziland

T

Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu

U

Ucraina, Uganda, Urzbekistan

V

Vanuatu, Vietnam

Y

Yemen

Z

Zambia, Zimbawe

STATI ESENTI DA OBBLIGO DI VISTO PER SOGGIORNI DI DURATA NON SUPERIORE TRE MESI


A

Andorra, Argentina, Australia

B

Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria

C

Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica,Croazia

E

El Salvador

G

Giappone, Guatemala

H

Honduras

I

Israele

L

Lituania

M

Malesia, Messico, Monaco

N

Nicaragua, Nuova Zelanda

P

Panama, Paraguay

R

Romania

S

San Marino, Santa Sede, Singapore, Stati Uniti

U

Uruguay

V

Venezuela

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