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STATUTO DELL'ENTE

 

Statuto dell'Ente
Deliberazione consiliare N. 1 del 3 gennaio 2002


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COMUNITA' MONTANA “SILANA” SPEZZANO PICCOLO COSENZA Allegato alla deliberazione consiliare n. 1 del 3 gennaio 2002 STATUTO




INDICE STATUTO DELL'ENTE

TITOLO I - Principi Generali

Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Sede
Art. 2 - Gonfalone – Stemma - Sigillo
Art. 3 Finalità – Ruolo - Funzioni della Comunità Montana


TITOLO II - Compiti di programmazione

Art. 4 - Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico - Programmi annuali mmmmm..moperativi di esecuzione
Art. 5 - mRegolamenti

TITOLO III - Istituti di partecipazione

Art. 6 - Rapporti di cooperazione
Art. 7Consultazione - Informazione
Art. 8 - Albo Pretorio

TITOLO IV - Ordinamento

Art. 9 . - Organi
Art. 10 - Il Consiglio
Art. 11 - Durata del Consiglio e permanenza in carica dei Consiglieri
Art. 12 - Competenza del Consiglio
Art.13 - .La Giunta Esecutiva
Art. 14 -
Elezione degli organi esecutivi
Art. 15 -
Attribuzioni della Giunta Esecutiva
Art. 16 -
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Art. 17 -
Il Vice Presidente della Giunta Esecutiva
Art. 18 -
Indennità di carica
Art. 19 -
Sfiducia costruttiva
Art. 20 -
Commissioni Consiliari permanenti
Art. 21 -
Gruppi Consiliari
Art. 22 -
Conferenza dei Capigruppo
Art. 23 -
Conferenza dei Sindaci
Art. 24 -
Riunioni di Consiglio
Art. 25 -
Sedute straordinarie
Art. 26 -
Convocazione del Consiglio della Comunità Montana
Art. 27 -
Adunanze di prima e seconda convocazione
Art. 28 -
Nuove proposte di deliberazione
Art. 29 -
Deposito delle proposte di deliberazione
Art. 30 -
Sedute pubbliche e segrete
Art. 31 -
Deliberazioni
Art. 32 -
Astensioni
Art. 33 -
Processi verbali delle deliberazioni
Art. 34 -
Controllo sugli atti


TITOLO V - Uffici e Personale

Art. 35
- Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 36 - Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 37 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 38 - Estensione di disciplina
Art. 39 - Segretario Generale
Art. 40 - Funzioni
Art. 41 Dirigenti
Art. 42 - Direzione di aree funzionali
Art. 43 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale
Art 44 - .Incarichi mediante comando, scavalco o contratto a tempo determinato

 

TITOLO VI - Servizi

Art. 45 - Servizi pubblici comunitari
Art. 46 - Contratti

 

TITOLO VII - Contabilità e finanza

Art. 47 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 48 - Revisione contabile
Art. 49 - Tesoreria
Art. 50 - Azione di responsabilità
Art. 51 - Spese legali

 

TITOLO VIII - Disposizioni finali

Art. 52 - Deliberazione sullo Statuto
Art. 53 - Approvazione
Art. 54 - Entrata in vigore
Art. 55 - Revisione dello Statuto
Art. 56 - Rinvio


 


TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Costituzione - Denominazione - sede

1- In attuazione dell'art. 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dell'art. 27 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della Legge Regionale 19 Marzo 1999 n.4, tra i Comuni di Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Lappano (parte),Pedace, Pietrafitta, Rovito, San Pietro in Guarano, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano Sila e Spezzano Piccolo è costituita la Comunità Montana , denominata "Silana". Essa ha sede in Spezzano Piccolo.
2- I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'Ente in tutto il territorio.
3- La Comunità Montana è Ente locale dotato di autonomia statutaria, da esercitarsi nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.
4- La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

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Art. 2 Gonfalone - Stemma - Sigillo

1- La Comunità Montana ha un proprio stemma, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti. Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana Silana" e con lo stemma dell'Ente.
2- Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il gonfalone dell'Ente.
3- Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

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Art. 3 Finalità - Ruolo - Funzioni della Comunità Montana

La Comunità Montana:
1- Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
2- Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di una economia montana integrata.
3- Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essi delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.
In particolare:
1) programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione
2) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali per come previsto dalle leggi in materia;
3) tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti sul territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;
4) promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in particolare;
5) promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di: a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana; b) realizzazione e miglioramento del sistema viario interpoderale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili; c) sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia; d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano; e) assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
6) favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con associazioni senza scopo di lucro;
7)
può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
8) sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 03/12/1971, n. 1102;
9) ai sensi dell'art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati;
10) verifica che le opere previste dall'art. 2), lettera a) della legge 03/12/1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;
11) promuove, attraverso la consultazione e l'informazione, la partecipazione degli enti, delle forze sociali, economiche, e delle associazioni operanti sul territorio, al processo di formazione del piano pluriennale di sviluppo socio- economico;
12) per l'esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con la Provincia, con altre Comunità Montane e con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli artt. 24-25 della legge 8 giugno 1990, n. 142; - per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
13) può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni, secondo quanto previsto dalla legge; - può costituire e partecipare a società consortili miste di capitali e ad altri tipi di società previste nel codice civile, in posizione, sia maggioritaria che minoritaria; - può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali; 14) promuove, anche d'intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie e sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai disabili e portatori di handicap, alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani;
15) promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni, etc., con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previe le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l'interscambio di conoscenza e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra giovani;
16) aderisce all'UNCEM - Unione Nazionale Comuni - Comunità - Enti Montani, ed alle altre associazioni autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, anche con il proprio personale e con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni.
17) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio;
18) Su delega dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Silana può essere istituita la figura del Difensore Civico la cui nomina e funzione è demandata ad apposito regolamento.

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TITOLO II COMPITI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico Programmi annuali operativi di esecuzione

La Comunità Montana è soggetto di programmazione regionale. Concorre e partecipa alla concertazione programmatoria tra il livello regionale e quello locale, per l'attuazione degli interventi previsti per le aree interne, e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla legge 31/01/1994, n. 97 e con le provvidenze CEE. Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli enti locali, ai fini di un loro organico inserimento nei piani e programmi provinciali, regionali, nazionali e della CEE. La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano Pluriennale di sviluppo socio-economico. Il Piano è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali. Esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dalla legge. Sono strumenti di programmazione: - il Piano Pluriennale di sviluppo socio economico - i Programmi annuali operativi - i documenti programmatori contabili e finanziari previsti dalla legge. Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio Pluriennale ed il Piano di sviluppo socio-economico. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l'utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione. Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell'intero territorio della Comunità Montana. 7
Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento. Le indicazioni urbanistiche del Piano concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale; al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero conferma o aggiorna quello già adottato. La Giunta Esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo. Il Consiglio comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione. Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all'Albo Pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione. Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni ed, eventualmente, rielaborato il Piano, lo trasmette alla Provincia, per l'esame e l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi. Il Consiglio Provinciale esamina per l'approvazione lo strumento programmatorio entro 120 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine il piano si intende approvato. Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni; la definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio provinciale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti comunitari. La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

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Art. 5 Regolamenti

La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto. I regolamenti già approvati e che non sono in contrasto con il presente Statuto restano in vigore.

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TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 Rapporti di cooperazione

Per i propri fini istituzionali, la Comunità Montana favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe e con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con organismi ed associazioni di volontariato e senza fini di lucro e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Paesi della CEE.

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Art. 7 Consultazione - Informazione

La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla propria attività, la consultazione dei Comuni membri, degli altri soggetti e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi e per una più efficace azione programmatoria; favorisce, anche con incentivi finanziari, la formazione e l'attività di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono, senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi, il diritto di accesso e di informazione, i rapporti economici con i privati, le forme di consultazione sono disciplinati con appositi regolamenti.

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Art. 8 Albo Pretorio

La Comunità Montana ha un Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e delle informazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni degli atti previsti dalla legge e può conferire ad altro dipendente il compito di certificazione delle pubblicazioni.

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TITOLO IV ORDINAMENTO

Art. 9 Organi

Sono Organi della Comunità Montana: a) il Consiglio b) la Giunta Esecutiva c) il Presidente della Giunta Esecutiva d) il Presidente del Consiglio Le modalità di elezione, i compiti e le funzioni di cui al punto d), verranno disciplinate dal regolamento del Consiglio.

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Art. 10 Il Consiglio

Il Consiglio è composto da Sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti, nominati dai rispettivi Consigli Comunali con il sistema del voto limitato, nel numero di tre componenti per i Comuni fino a 15.000 e 6 per i Comuni con popolazione superiori. Possono essere nominati anche gli assessori esterni. I componenti del consiglio cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare il proprio mandato fino alla nomina dei successori, salvo i casi di scioglimento a norma dell'art. 143 del D.lgs. n° 267/2000.

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Art.11 Durata del Consiglio e permanenza in carica dei consiglieri

Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica sino all'insediamento di quello successivo, conseguente al rinnovo dei Consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria. Continuano a far parte del rinnovato Consiglio i rappresentanti di quei Comuni che non siano stati interessati dalla consultazione ordinaria. A ciascuna tornata elettorale ordinaria il Consiglio comunitario provvede, alla convalida degli eletti nelle persone dei Consiglieri nominati dai Consigli Comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, alla conferma degli altri componenti il Consiglio Comunitario.
Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla elezione degli Organi secondo le modalità di cui al successivo art. 14. Il Consigliere della Comunità Montana decaduto o dimissionario, resta comunque in carica sino alla nomina del suo successore. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive ordinarie del Consiglio senza giustificato motivo, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio della Comunità Montana, previa contestazione da parte del Presidente del Consiglio, da comunicarsi all'interessato, con Raccomandata A.R., entro 10 giorni dalla convocazione del Consiglio. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza per la sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto. Eventuali, ulteriori modalità sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio. Per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1988, n. 154 e successive modifiche e integrazioni. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla stessa, ogni notizia ed informazione in loro possesso, utile al loro mandato. Essi sono tenuti al segreto ed alla riservatezza, nei casi stabiliti dalla legge. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione posta a deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

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Art. 12 Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo della Comunità Montana. Esso ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) Elezione del Presidente del Consiglio; b) Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva; c) Statuto dell'ente e altre attività statutarie; d) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti e conti consuntivi, piano pluriennale di sviluppo socio-economico, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie; e) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione; f) Assunzione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi. Partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; g) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; h) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati, o sottoposti a vigilanza; i) Assunzione di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari; l) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi per oltre un triennio escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; m) Acquisti ed alienazioni immobiliari, relativi permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
n) Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni; o) Convenzioni tra le Comunità Montane e tra Comunità, Regioni, altri enti locali ed enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative, per la gestione di attività e servizi; p) Istituzione di Commissioni Consiliari; q) Elezione del revisore dei conti e determinazione del compenso; r) Attribuzione ed adeguamento dell'indennità di presenza o di funzione ai Consiglieri ed ai membri delle Commissioni; s) Deliberazione dell'eventuale esercizio provvisorio; t) Ogni altro atto attribuito dalle leggi alla sua competenza. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

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Art. 13 La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da n. massimo 10 Assessori. Le funzioni di Vice-Presidente sono attribuite dal Presidente ad uno degli Assessori.

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Art. 14 Elezione degli Organi esecutivi

L'elezione del Presidente del Consiglio avviene per come previsto dall'art. 5, comma 2 del presente Statuto. L’elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente le designazioni del Presidente e degli Assessori. Le elezioni di cui al comma 1 sono effettuate nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l’elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date. La convocazione del Consiglio di insediamento per la elezione di cui al comma 1 è disposta dal consigliere più anziano seconda l’età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le modalità fissate dalla Legge e dal presente Statuto. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente o di oltre la metà dei suoi componenti decade l'intera Giunta. Il nuovo Presidente e la nuova Giunta sono eletti con le procedure e nei termini previsti nel presente articolo, entro 60 giorni dalla data della vacanza, pena lo scioglimento del Consiglio. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, nei casi di dimissione o decadenza del Presidente o di oltre metà dei componenti la Giunta, è disposta e presieduta dal Presidente del Consiglio. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta. La surroga di uno o più componenti la Giunta, cessati per qualsiasi causa, deve avvenire nella prima seduta del Consiglio comunitario successivo alla vacanza.
Le dimissioni, da Consigliere Comunitario, sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta che il Consiglio Comunale interessato adottata la relativa surrogazione. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del successore. Il Consiglio, convalida la nomina del nuovo Consigliere che assume in pieno tutte le proprie funzioni. Gli Assessori possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata del Presidente, comunicata all'interessato almeno 10 giorni prima della seduta. Il Presidente e la Giunta Esecutiva, in caso di cessazione dal mandato, restano in carica fino alla elezione dei nuovi organi, ovvero fino all'insediamento del Commissario.

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Art. 15 Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale, dei Dirigenti o Responsabili dei servizi. Essa riferisce annualmente sulla propria attivit àal Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso. Può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni con i poteri del Consiglio, relativamente alle variazioni di Bilancio, salvo ratifica da parte del Consiglio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 175 del T.U. Enti Locali 2000. Predispone lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale. Propone al Consiglio la misura del contributo finanziario annuale a carico dei Comuni membri. In caso di mancato pronunciamento, si intende confermata la misura in vigore. Ha competenza sulle liti attive e passive. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione della Comunità Montana, raggruppati per settori omogenei; sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti dei loro assessorati. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati, ove non risultino attribuiti alla responsabilità dei Dirigenti o Responsabili dei Servizi. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza con la presenza del 50 più uno dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. E' vietata l'acquisizione non autorizzata dei processi verbali della Giunta. Le delibere della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

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Art. 16 Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva è il legale rappresentante dell'ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Convoca e presiede la Giunta esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Coordina l'attività degli assessori al fine di assicurare unità di indirizzo politico- amministrativo. Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri nei casi e nelle forme previste dalla legge.

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Art. 17 Il Vice Presidente della Giunta esecutiva

E' istituita la carica di Vice Presidente della Giunta Esecutiva, che viene attribuita dal Presidente ad uno degli Assessori. Egli sostituisce il Presidente ed assume anche le funzioni di rappresentante legale dell'ente, nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

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Art. 18 Indennità di funzione

Al Presidente della Giunta Esecutiva, al Vice Presidente, ai componenti della Giunta compete l'indennit àdi funzione, nonché il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella disposta per legge. Ai componenti del Consiglio ed ai membri delle Commissioni consiliari permanenti compete un'indennità di presenza o di funzione, oltre al rimborso di spese sostenute per il loro mandato, in misura pari a quella stabilita, per legge, per i Consiglieri Comunali di pari popolazione montana. Le modifiche ed integrazioni disposte dalla legge per gli Amministratori ed i Consiglieri dei Comuni di pari popolazione, si applicano agli Amministratori ed ai Consiglieri della Comunità Montana.

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Art. 19 Sfiducia costruttiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunit àMontana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contestuale elezione del nuovo esecutivo proposto.

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Art. 20 Commissioni Consiliari

Il Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di Commissioni consiliari. Il Regolamento ne disciplina le elezioni, il numero dei componenti, le funzioni, l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

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Art. 21 Gruppi Consiliari

In seno al Consiglio sono costituiti i Gruppi Consiliari. Entro 10 giorni dalla convalida, ogni consigliere deve comunicare alla Segreteria dell'ente l'adesione ad un Gruppo Consiliare. I Consiglieri che non vi provvedono, si intendono assegnati al Gruppo misto. I Gruppi Consiliari, entro 10 giorni, devono esprimere i rispettivi Capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta alla segreteria dell'ente. In mancanza, è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età, anche ai fini degli adempimenti di legge. Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei gruppi consiliari.

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Art. 22 Conferenza dei capigruppo

E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente della Comunità Montana o da un suo delegato. La Conferenza viene consultata per l'organizzazione dei lavori consiliari.

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Art. 23 Conferenza dei Sindaci

Al fine di realizzare momenti di coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali alle attivit àdella Comunità Montana, è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci o loro delegati di ciascun Comune membro della Comunità. Essa è presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Si riunisce ogni qualvolta esigenze di consultazione lo richiedano. Apposito Regolamento ne disciplina il funzionamento.

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Art. 24 Riunioni di Consiglio

Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

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Art. 25 Sedute straordinarie

Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di un quinto dei Consiglieri in carica.

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Art. 26 Convocazione del Consiglio della Comunità Montana

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, contenenti l’elenco degli argomenti, da inviarsi con raccomandata almeno cinque giorni prima della data della seduta. In caso di urgenza, detto termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telegrafica. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio della Comunità Montana, sotto la responsabilità del Segretario Generale, è pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

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Art. 27 Adunanze di prima e seconda convocazione