La Comunità Montana “Silana” è costituita tra i comuni di: Aprigliano, Bocchigliero, Celico,
Lappano, Pedace, Pietrafitta, Rovito, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, San Giovanni in Fiore e San Pietro in Guarano.
Essa non è sorta sulla base delle direttive della legge n° 1102 del 4 dicembre 1971, ma tra i comuni ricadenti nella zona, costituita con decreto prefettizio n° 3167 del 29 luglio 1961, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n° 987 del 10 giugno 1955.
I comuni che ne facevano parte erano: Acri, Longobucco, Parenti, Pedace, Pietrafitta, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Celico e Bocchigliero.
Primo Presidente della CMS fu eletto il Sen., avv. Francesco Spezzano, delegato del Comune di Acri, membro del P.C.I, il 26 maggio 1962.
Il 5 giugno 1966 fu eletto Presidente l’On. Gino Picciotto, membro del P.C.I, delegato del comune di San Giovanni in Fiore.
Seguirono Leandro Noce, membro del P.C.I, delegato del comune di Celico;
Giuseppe Pecora, membro del P.C.I, delegato del comune di Rovito;
Enzo Caligiuri, membro del P.C.I, delegato del comune di Celico;
Michele Barca, delegato del Comune di Pedace, eletto in base alla riformulazione del Consiglio CMS, membro prima del P.C.I poi del P.D.S, in seguito dei DS, in base alla Legge Regionale n° 4/99;
Giuseppe Cipparrone, membro dei DS, delegato del comune di Serra Pedace, attualmente in carica;
La legge Regionale n° 4 del 21 gennaio 1974 “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, costituisce, modifica ed estingue le Comunità Montane, raggruppandole per zone omogenee.
La CMS ricade nella sesta zona omogenea Silana e comprende i 12 comuni precedentemente elencati.
La vita istituzionale della Comunità Montana Silana, come per le altre Comunità, inizia l’8 novembre 1974 quando il Consiglio approva lo statuto della Comunità, il quale viene successivamente approvato dal Consiglio Regionale in data 28 aprile 1975.
La legge nazionale 1102 del 1971, istitutiva delle Comunità Montane, si può considerare una delle leggi più avanzate, perché tratta su nuove basi il tema dello sviluppo economico – sociale del territorio montano.
La legge stabilisce, infatti, che tale sviluppo deve avvenire attraverso il metodo della programmazione e, quindi, mediante la redazione ed attuazione, di piani di sviluppo, i quali rappresentano gli strumenti materiali e culturali per un organico decollo economico delle zone interne.
La regione Calabria, approva la legge n° 4/71 è da vita alle Comunità Montane, alle quali affida la redazione del Piano di Sviluppo senza, emanare le direttive regionali necessarie per poterlo effettivamente realizzare.
Solo nel gennaio 1982, con notevole ritardo, l’assessore regionale al bilancio, on. Carmelo Puija, esponente della Democrazia Cristiana, presenta alle forze sindacali, alle Comunità Montane, agli Enti operanti sul territorio, la seconda stesura delle linee programmatiche di sviluppo regionale.
La Comunità Montana, ossia il nuovo ente cui è affidato il futuro della montagna italiana, è ormai una realtà.
Si evidenzia da subito, l’importanza di preservare la natura, il paesaggio, la flora e la fauna montana, la necessità di attrezzare in maniera adeguata e nel rispetto dell’ambiente circostante i comprensori montani per aprire al turismo e allo sport e trasformarli in grandi bacini di utenze per le città, la possibilità di mettere a frutto i prodotti naturali della montagna.
Sono questi, per l’appunto, alcuni degli aspetti, dei principali argomenti che la montagna sottopone ormai da anni, all’attenzione dei legislatori, dei pubblici amministratori, degli esperti, dei tecnici.
La legge 1102/71 ha messo in atto, una nuova configurazione alla Comunità Montana; in precedenza essa aveva i connotati propri dei consorzi amministrativi e di conseguenza, ne condivideva la posizione propria di inferiorità nei confronti degli enti consorziali e dello Stato, ma ora, sotto la vigenza delle nuove norme, si configura come “ente di diritto pubblico, che i comuni ricompresi nella zona omogenea devono costituire obbligatoriamente”.
Appare essenziale la consapevolezza che le Comunità Montane, non sono un nuovo Ente che si aggiunge a quelli preesistenti, ma il nuovo Ente locale per eccellenza destinato ad operare la riaggregazione dei poteri di Governo del territorio montano.